Statuto della UILTuCS Lombardia
Milano, 28 Marzo 2018
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PARTE PRIMA
Articolo 1
Denominazione, sede
E’ costituita la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi Lombardia(UILTuCS Lombardia) quale associazione democratica unitaria e mono composta delle lavoratrici e dei lavoratori subordinati ed autonomi di ogni nazionalità, convinzione politica e religiosa, associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici e morali, facenti parte delle categorie: commerciali, turistiche, dei servizi e altre inquadrate o affiliate a detta Associazione Sindacale.
La UILTuCS Lombardia è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.
La sede della UILTuCSLombardia è a Milano, via A. Campanini 7.
Articolo 2
Scopi e Compiti
La UILTuCS Lombardia, quale struttura primaria di direzione politica della UILTuCS nella Regione Lombardia, ne riconosce gli scopi generali che sono:
-
difendere gli interessi ed i diritti morali ed economici delle lavoratrici e dei lavoratori e determinare un ordinamento sociale corrispondente alle loro esigenze;
-
promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori nonché l’elevazione del loro livello culturale e professionale;
-
organizzare le lavoratrici ed i lavoratori e guidarli per la difesa e l’affermazione dei loro interessi contro tutte le forze che vi si oppongono;
-
intervenire attivamente in tutti i problemi di politica sociale ed economica, ogni volta che direttamente o indirettamente siano in gioco gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori;
-
imprimere allo sviluppo dell’azione sindacale una procedura democratica tale da rendere le lavoratrici e i lavoratori del Commercio, Turismo, Servizi partecipi e coscienti delle funzioni e dei fini dell’Associazione;
-
favorire scelte politiche intese ad incoraggiare l’occupazione femminile nelle varie attività dei settori del terziario, del turismo e dei servizi, con particolare riferimento a quelli nei quali le donne sono sottorappresentate e favorirne altresì l’accesso ai livelli superiori di responsabilità, per ottenere un miglior utilizzo di tutte le risorse umane.
-
effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, mediante offerta di beni di modico valore;
E’ pertanto compito della UILTuCS Lombardia:
-
proteggere le lavoratrici e i lavoratori contro ogni arbitrio dei datori di lavoro;
-
assicurare la presenza della UILTuCS Lombardia ovunque operino le lavoratrici e i lavoratori;
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addivenire alla stipulazione, al rinnovo, alla modificazione, alla denuncia dei contratti collettivi di lavoro ed alla regolamentazione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, ottenere salari corrispondenti alle reali esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, condurre le azioni sindacali necessarie allo scopo, adoperarsi per mettere a conoscenza gli associati e non dei contenuti dei contratti collettivi di lavoro;
-
cedere, principalmente agli associati ed anche eventualmente ai non associati, proprie pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro, ricerche di mercato, documentazione varia;
-
contribuire al miglioramento ed alla gestione delle forme integrative previdenziali, mutualistiche, di assistenza sociale e di formazione professionale;
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rappresentare gli interessi e le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori del Commercio, del Turismo, dei Servizi, presso enti, comitati, consigli di amministrazione e simili, nonché presso gli organismi internazionali;
-
elevare il livello culturale e professionale delle lavoratrici e dei lavoratori, diffondere lo spirito di solidarietà, convocando assemblee e conferenze, fondando circoli culturali, organi di stampa e centri studi;
-
promuovere corsi di formazione professionali e sindacali, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni;
-
tutelare ed assistere collettivamente ed individualmente le lavoratrici e i lavoratori nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie derivanti dai rapporti lavorativi;
-
realizzare organismi bilaterali, con le finalità che verranno contrattate tra le parti;
-
promuovere, anche insieme alle altre organizzazioni sindacali della categoria, la maggior unità possibile delle lavoratrici e dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;
-
curare i contatti con le Organizzazioni Sindacali degli altri Paesi;
-
influenzare, attraverso la stampa e con ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore della soluzione dei problemi che riguardino le lavoratrici e i lavoratori;
-
promuovere attività di servizio alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi;
-
favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita della UILTuCS Lombardia;
-
attuare un rapporto organizzato con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività “no-profit” promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la UILTuCS Lombardia può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate con i pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati e partecipanti. Tali attività non considerandosi commerciali usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge e, pertanto, la UILTuCS Lombardia si conforma alle seguenti clausole:
-
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione;
-
obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità.
La UILTuCS Lombardia è la struttura primaria di direzione politica nella Regione Lombardia e realizza l’unità organizzativa e politica delle UILTuCS Territoriali e quelle di esse unificate a tale livello le gestisce con attività diretta.
La UILTuCS Lombardia svolge altresì i seguenti compiti:
-
è la struttura sindacale deputata a gestire in esclusiva i rapporti ed il confronto con l’Ente Regione, sia per i temi di diretta competenza (programmazione ed interventi dell’Ente Regione sui settori commerciali e turistici) sia per quelli sindacali, che investono le responsabilità istituzionali e politiche dell’Ente Regione o di altre istituzioni, enti, aziende ad Esso collegati;
-
coordina, nell’area Regionale di competenza, lo sviluppo organizzativo e rivendicativo, la propaganda e la formazione;
-
promuove lo sviluppo delle UILTuCS Territoriali e la costituzione delle sedi secondarie delle stesse;
-
segue il funzionamento delle UILTuCS Territoriali, coordinandone e verificandone l’attività sindacale, la politica amministrativa ed economica;
-
interviene per tentare di dirimere le controversie, che dovessero insorgere nelle UILTuCS Territoriali;
-
si occupa direttamente dei territori con Essa unificati;
-
interviene, in accordo con la UILTuCS Nazionale, con provvedimenti disciplinari e gestioni straordinarie nei casi statutariamente previsti;
-
svolge le funzioni conseguenti ai gradi di unificazione delle competenze con le UILTuCS Territoriali previste dal presente Statuto.
Articolo 3
Gli strumenti
La UILTuCS Lombardia, per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 2, oltre ai servizi tipici di un sindacato di categoria, si può dotare di ulteriori specifici strumenti di servizio e di proselitismo, anche costituiti in forma giuridicamente autonoma come ad esempio:
-
un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per le lavoratrici e i lavoratori Autonomi;
-
soggetti giuridici atti a promuovere ed eseguire la formazione e l’addestramento professionale, attività di studio e ricerca su temi di natura giuridica, economica, sociale, ecc.
Articolo 4
Adesione alla UILTuCS
Possono aderire alla UILTuCS Lombardia le lavoratrici e i lavoratori subordinati, che prestano la loro opera nelle categorie, settori e aziende di competenza della UILTuCS, quali:
-
per il Terziario: aziende della distribuzione commerciale, del commercio, dell’informatica, della distribuzione del farmaco, farmacie private e municipalizzate, concessionarie auto e pubblicitarie, aziende e settori che svolgano attività ausiliarie del commercio;
-
per il Turismo: alberghi, pubblici esercizi, mense, alberghi diurni, centri benessere, stabilimenti balneari e colonie climatiche, agenzie di viaggi e turismo, tour operator, ausiliari del turismo; terme.
-
per i Servizi: vigilanza privata, aziende d’investigazione e della sicurezza, attività di portierato nei fabbricati, servizi domestici (colf e badanti), acconciatura ed estetica, studi professionali, comparto sociosanitario e assistenziale, organismi e comandi alleati,altre categorie che svolgano attività di servizio inquadrate o inquadrabili, aggregate o aggregabili all’associazionismo della UILTuCS.
Possono altresì aderire alla UILTuCS Lombardia le lavoratrici e i lavoratori che svolgano lavoro autonomo o parasubordinato nelle categorie o settori di competenza della UILTuCS, a titolo esemplificativo: commercianti su aree pubbliche, giornalai, agenti e rappresentanti, consulenti finanziari, guide interpreti e accompagnatori turistici, intervistatori.
Ha diritto all’adesione alla UILTuCS Lombardia, tutto il personale che collabora con l’Associazione a vario titolo con un rapporto continuativo ed organico, anche se dipendente da aziende facenti parte di settori o categorie per i quali la UILTuCS non ha competenza sindacale o se in regime pensionistico.
L’iscrizione si manifesta con prelievo della tessera che ha valore di accettazione delle norme del presente Statuto e di quante altre emanate dai competenti organi statutari.
Articolo 5
Responsabilità
La UILTuCS Lombardia risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte congiuntamente dal Presidente e dal Segretario Generale.
PARTE SECONDA
Struttura organizzativa della UILTuCS Lombardia
TITOLO PRIMO
Gruppo Aziendale (G.A.U.) e Lega Lavoratrici e Lavoratori Autonomi
Articolo 6
Strutture di base della UILTuCS Lombardia
Le strutture di base della UILTuCS Lombardia sono il Gruppo Aziendale (G.A.U.) e la Lega delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi o parasubordinati.
Articolo 7
Costituzione G.A.U.
Il Gruppo Aziendale è composto dalle lavoratrici e dai lavoratori iscritti alla UILTuCS: operai, impiegati e quadri appartenenti alla stessa unità produttiva o azienda anche a livello territoriale. I Gruppi Aziendali sono strumenti democratici fondamentali nell’azione sindacale per il proselitismo, l’autofinanziamento e la partecipazione nell’attività del Sindacato.
Il Gruppo Aziendale UILTuCS è costituito in tutte le unità produttive e aziende ove sono presenti iscritti.
La Rappresentanza del Gruppo Aziendale, ove sia possibile, è composta dai dirigenti della R.S.A. UILTuCSe/o dai membri UILTuCS nelle R.S.U. e dai componenti dei Consigli Categoriali UILTuCS di ogni livello.
La UILTuCS riconosce la funzione degli organismi unitari nei luoghi di lavoro ed i compiti che saranno loro assegnati, definiti dagli accordi sindacali da Essa sottoscritti o riconosciuti quali applicabili nella categoria di propria competenza.
Per la UILTuCS Lombardia queste strutture sono unitarie esclusivamente nel caso in cui Essa le riconosca come tali.
Articolo 8
Compiti del G.A.U.
Il Gruppo Aziendale, in collaborazione con la UILTuCS Territoriale, svolge i seguenti compiti:
-
provvede al proselitismo favorendo la partecipazione e la presenza nel Gruppo Aziendale di tutte le professionalità operanti nell’azienda;
-
collabora con il sindacato territoriale alla scelta dei candidati della UILTuCS per le elezioni delle R.S.U. e R.L.S. e ne sostiene la campagna elettorale, indica la dirigenza della R.S.A. alla UILTuCS Territoriale che ne ha potere di nomina;
-
è punto di riferimento dei dirigenti della R.S.A. e dei componenti della UILTuCS nella R.S.U. e nella R.L.S. per la rappresentazione delle istanze della generalità delle lavoratrici e dei lavoratori;
-
promuove i servizi offerti dalla UILTuCS e dalla UIL;
-
promuove con la UILTuCS territoriale la presenza della stessa all’interno degli organismi sindacali aziendali e comunque di ogni istanza contrattuale e rivendicativa a livello aziendale;
-
garantisce, insieme alla UILTuCS Territoriale, che le modalità di elezione degli organismi unitari a livello di unità produttiva, d’azienda e di gruppo aziendale, siano rispondenti agli accordi ed alle deliberazioni assunte in sede nazionale, Regionale, territoriale o provinciale, dalla UILTuCS e dalla UIL.
Articolo 9
Leghe delle lavoratrici e lavoratori autonomi e parasubordinati
Le Leghe delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti alla UILTuCS riuniscono le lavoratrici e i lavoratori dei singoli settori interessati.
Le Leghe hanno compiti di proselitismo e garantiscono la presenza e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori dei rispettivi settori all’attività della UILTuCS ad ogni livello.
Le Leghe curano l’azione di propaganda nel settore e promuovono i servizi resi dalla UILTuCS e dalla UIL.
Le Leghe non possono compiere atti o prendere iniziative in contrasto con i deliberati della UILTuCS o al di fuori di essi.
L’Assemblea degli iscritti alla Lega ha il compito di verificare la linea dell’Associazione e di fornire a quest’ultima elementi di orientamento sugli specifici problemi ed iniziative. Inoltre elegge propri delegati ai congressi della UILTuCS, secondo le modalità da questa previste.
TITOLO SECONDO
Sindacati Territoriali UILTuCS
Articolo 10
UILTuCS Territoriale
La UILTuCS Territoriale raggruppa tutte le lavoratrici e i lavoratori iscritti di una determinata area territoriale.
La UILTuCS Territoriale ha competenza nell’area territoriale di istanza congressuale decisa dal Consiglio Categoriale della UILTuCS Lombardia previo consenso, anche tacito, della UILTuCS Nazionale all’uopo preventivamente informata per iscritto dalla Segreteria della suddetta Associazione Regionale.
La UILTuCS Territoriale, pertanto, potrà coincidere con l’area di una provincia, con quella di più province o di parte della provincia.
Fermo restando gli scopi totalmente e complessivamente simili, omogenei ed integrati a quelli della UILTuCS Nazionale, le UILTuCS Territoriali saranno denominate UILTuCS con a seguire il nome del comprensorio o del capoluogo o capoluoghi più significativo/i dal punto di vista socio economico. In ogni caso per la definizione di questo livello dell’Associazione, è ammesso l’utilizzo dei termini tra loro equivalenti come: territoriale, provinciale, comprensoriale, ecc., assecondando le diciture riportate nei contratti collettivi di lavoro nelle parti in cui prevedono i diritti, le agibilità e le tutele sindacali; ciò vale anche per le definizioni degli Organismi e le Rappresentanze della UILTuCS per i quali sono previsti i permessi sindacali.
Articolo 11
Compiti
I compiti della UILTuCS Territoriale sono analoghi, nell’ambito della propria sfera di azione, a quelli della UILTuCSLombardia; in particolare la UILTuCS Territoriale cura la propaganda, il proselitismo e la coscienza sindacale nel proprio territorio; promuove, d’accordo con la UILTuCS Lombardia, la costituzione delle eventuali articolazioni di zona. E’ depositario, nel territorio di competenza, del potere contrattuale e a tal fine promuove, discute e stipula la contrattazione a livello territoriale, provinciale, aziendale; risolve le vertenze sorte nell’ambito del territorio; consiglia, assiste e tutela le singole lavoratrici ed i singoli lavoratori iscritti alla UILTuCS; fornisce ad essi i servizi e, quando previsto, anche ai loro familiari.
Promuove iniziative, vertenze e confronti con le Istituzioni del territorio di competenza sui problemi della sicurezza e della condizione di vita e di lavoro delle categorie delle lavoratrici e dei lavoratori rappresentati.
Contribuisce alla formazione del programma e alla realizzazione delle iniziative, oltre che al funzionamento operativo, della UILTuCS Lombardia.
In occasione di trattative, azioni di lotta, vertenzialità e contenziosi nei confronti di aziende di rilevanza Regionale o Nazionale oppure nei confronti di associazioni dei datori di lavoro, su politiche e contrattazioni che possano avere riflessi extra territoriali, i rappresentanti territoriali della UILTuCS hanno l’obbligo di informare la UILTuCS Lombardia e Nazionale per concordare con Esse le iniziative, oltre che chiederne l’eventuale assistenza.
Le UILTuCS Territoriali possono costituire Coordinamenti territoriali dei Rappresentanti di base delle lavoratrici e dei lavoratori di un medesimo settore nelle realtà ove se ne registri una particolare concentrazione. Tali coordinamenti potranno avere esclusiva competenza in materia contrattuale attinente il settore.
Articolo 12
Organi della UILTuCS Territoriale
Sono organi della UILTuCS Territoriale:
-
il Congresso;
-
il Consiglio Territoriale di Categoria;
Articolo 13
Congresso Territoriale
L’organo principale della UILTuCS Territoriale è il Congresso Territoriale, che deve avere luogo ordinariamente ogni 4 anni, prima del Congresso UILTuCS Lombardia.
Esso può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 degli iscritti.
Vi partecipano i delegati eletti dagli iscritti in loro rappresentanza; i delegati dovranno a loro volta essere in regola con le norme dell’associazionismo alla UILTuCS. Le modalità elettorali e la proporzionalità dei delegati eleggibili in rapporto agli iscritti sono definiti di volta in volta dal regolamento congressuale emanato dal Consiglio di Categoria competente.
Partecipano di diritto al Congresso UILTuCS Lombardia, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Territoriale di Categoria
Esso elegge:
-
il Consiglio Territoriale di Categoria;
-
i delegati al Congresso della UILTuCS Lombardia;
-
i delegati al Congresso della Camera Sindacale Territoriale UIL.
Articolo 14
Consiglio Territoriale di Categoria
I compiti del Consiglio Territoriale della UILTuCS, per quanto attiene le attribuzioni politico/sindacali ed amministrative, sono analoghi, nell’ambito della propria area territoriale, a quelli del Consiglio Regionale della UILTuCS; esso imposta l’azione sindacale sulla base dell’indirizzo espresso dai Congressi della UILTuCS.
Esso inoltre indica, a seguito di votazione, alla Segreteria della UILTuCS Lombardia:
-
il Responsabile Territoriale
Il Consiglio Territoriale è formato da almeno 15 membri eletti fra gli iscritti alla UILTuCS del territorio.
Esso si riunisce almeno una volta l’anno su convocazione del Responsabile Territoriale o quando lo richieda il 50%+1 dei suoi componenti o su convocazione congiunta del Presidente e del Segretario Generale della UILTuCS Lombardia.
Le riunioni del Consiglio Territoriale di Categoria sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e le sue deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.
Articolo 15
Il Responsabile Territoriale
Il Responsabile Territoriale è nominato dalla Segreteria della UILTuCSLombardia, nel rispetto dell’indicazione espressa con apposita votazione dal Consiglio Territoriale di Categoria.
Articolo 16
Tesoriere Territoriale
Le funzioni del Tesoriere della UILTuCS Territoriale sono svolte dal Tesoriere della UILTuCS Lombardia.
Articolo 17
Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Territoriale
Le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Territoriale sono svolte dal Collegio dei Revisori dei Conti della UILTuCS Lombardia.
Articolo 18
Sedi secondarie
Le UILTuCS Territoriali, ove le condizioni locali lo richiedano e compatibilmente con le risorse disponibili, in accordo con la UILTuCS Lombardia, possono istituire sedi decentrate con funzioni operative e di servizio.
Articolo 19
Unificazione dei Sindacati Territoriali con il Sindacato Regionale
I Sindacati Territoriali, che nell’anno precedente i Congressi a tale livello abbiano un valore inferiore a 500 iscritti, quale media relativa al quadriennio precedente, sono anch’essi unificati con la UILTuCSLombardia.
La Segreteria Nazionale della UILTuCS potrà decidere deroghe motivate sull’obbligo di unificazione di cui ai due commi precedenti.
Potranno essere unificati alla UILTuCSLombardia, anche UILTuCS Territoriali con valore dimensionale superiore alla media dei 500 iscritti e/o non capoluoghi di Regione, qualora, in questi casi, lo richieda il Consiglio Territoriale di Categoria e venga accettato dal Consiglio Regionale di Categoria, con specifiche delibere approvate a maggioranza semplice.
Articolo 20
Compiti dei Sindacati Territoriali unificati con il Sindacato Regionale
I Sindacati Territoriali unificati con il Sindacato Regionale svolgeranno anch’essi il loro Congresso ed adempiranno i compiti elettivi di cui al precedente articolo 13.
TITOLO TERZO
Articolo 21
Organi della UILTuCS Lombardia
Sono organi della UILTuCS Lombardia:
-
il Congresso;
-
il Consiglio Generale
-
il Consiglio Regionale di Categoria;
-
l’Esecutivo;
-
la Segreteria;
-
il Tesoriere;
-
il Segretario Generale;
-
il Presidente;
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri.
Articolo 22
Congresso Regionale della UILTuCS Lombardia
Il Congresso Regionale è il massimo organo decisionale della UILTuCS Lombardia, ad Esso spettano tutti i poteri deliberativi nell’ambito delle previsioni Statutarie.
Esso provvede, tra l’altro, a eleggere per tale livello il Presidente, il Consiglio di Categoria, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; elegge i delegati ed i supplenti al Congresso Regionale della UIL ed al Congresso Nazionale della UILTuCS.
Il Congresso Regionale deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni e comunque prima del Congresso Nazionale della UILTuCS.
Il Congresso Regionale può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta motivata, da almeno il 50%+1 degli iscritti.
La data, la località e l’ordine del giorno del Congresso Regionale vengono fissati dal Consiglio Regionale di Categoria, che fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed il numero dei delegati in proporzione al numero degli iscritti, nell’ambito delle norme stabilite dalla UILTuCS Nazionale.
Al Congresso Regionale, in base alle norme che saranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Regionale di Categoria, partecipano i delegati eletti dai Congressi delle UILTuCS Territoriali.
Partecipano di diritto al Congresso Regionale, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del Consiglio Regionale di Categoria, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti Regionali.
Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati i 2/3 degli iscritti e in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno il 50%+1 degli iscritti.
Il Congresso Regionale è aperto dal Segretario Generale uscente, che indice l’elezione della Presidenza, per poi sciogliere gli Organismi uscenti della UILTuCS Lombardia. La Presidenza, prima di iniziare la discussione dell’ordine del giorno, indice le elezioni ed insedia di conseguenza le altre cariche ed organismi congressuali previsti dallo specifico regolamento emanato dal disciolto Consiglio Regionale di Categoria.
Articolo 23
Consiglio Regionale di Categoria
Il Consiglio Regionale di Categoria è l’organo di direzione della UILTuCS Lombardia tra un Congresso e l’altro, è responsabile della pratica attuazione dei deliberati del Congresso.
Il Consiglio Regionale di Categoria viene eletto dal Congresso Regionale con voto palese su lista unica o con voto su due o più liste collegate a mozioni congressuali.
La richiesta di voto segreto deve essere sottoscritta da almeno il 30% dei voti validi e le mozioni congressuali devono essere proposte dai congressi di una o più UILTuCS territoriali, che raggiungano almeno il 30% dei voti validi a livello Regionale.
Sono suoi compiti particolari:
-
convocare il Congresso Regionale fissandone le modalità di svolgimento;
-
fissare gli indirizzi e le direttive dell’azione sindacale generale e dell’attività contrattuale ed organizzativa della UILTuCS Lombardia;
-
eleggere tra i propri componenti il Segretario Generale, la Segreteria ed il Tesoriere;
-
decidere sulle questioni di inquadramento organizzativo;
-
deliberare per quanto di propria competenza, le misure annuali dei contributi sindacali e le norme per il tesseramento;
-
discutere e approvare il rendiconto ed il preventivo finanziario ed economico annuale, verificandone la coerenza con le esigenze generali e di sviluppo della categoria.
-
eleggere i componenti del presente Organismo in sostituzione dei dimessi o decaduti oppure in cooptazione in misura non superiore al 40% del numero dei componenti eletti dal Congresso.
Il Consiglio di Categoria Regionale è formato da un minimo di 31 membri e deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante per ogni UILTuCS Territoriale, anche se unificata.
Il Consiglio di Categoria Regionale può delegare all’Esecutivo e/o alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari, compiti ad esso attribuiti dal presente Statuto.
Il membro del Consiglio Regionale di Categoria decade dopo due assenze ingiustificate e viene sostituito dallo stesso Consiglio nella seduta immediatamente successiva.
I componenti non più iscritti e/o iscrivibili alla UILTuCS decadono automaticamente ed immediatamente.
Partecipano di diritto al Consiglio Regionale di Categoria, senza diritto di voto:
-
il Collegio dei Revisori dei Conti;
-
il Collegio dei Probiviri;
-
i Responsabili Territoriali della UILTuCS, che non ne facciano già parte a titolo elettivo.
Il Consiglio Regionale di Categoria si riunisce almeno una volta l’anno ed ogni qual volta è convocato a firma congiunta del Presidente e del Segretario Generale.
Le riunioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.
Articolo 24
Esecutivo Regionale
L’Esecutivo della UILTuCS Lombardia è composto da membri individuati esclusivamente per le qualità delle cariche e degli incarichi sottoelencati da essi ricoperti nella UILTuCS: il Presidente, il Segretario Generale Regionale, il Tesoriere Regionale, i componenti della Segreteria Regionale, i Responsabili delle UILTuCS Territoriali, i Funzionari Regionali e Territoriali con incarichi politico/sindacali; sono invitati permanenti senza diritto di voto i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
Le riunioni dell’Esecutivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti.
Sono suoi compiti:
-
adottare provvedimenti di urgenza in casi di circostanze eccezionali;
-
decidere le gestioni straordinarie delle UILTuCS Territoriali e i provvedimenti disciplinari sugli iscritti;
-
definire regolamenti inerenti i rapporti di lavoro e le collaborazioni, dei rimborsi spese ecc. che le UILTuCS Lombardia e Territoriali della Regione Lombardia dovranno applicare ai propri collaboratori;
-
promuovere il proselitismo, l’associazionismo e lo sviluppo dell’Associazione;
-
collaborare con la Segreteria Regionale per la individuazione delle linee sindacali, organizzative e rivendicative e seguirne l’attuazione. L’Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale e in casi particolari, proprie attribuzioni.
L’Esecutivo si riunirà ogni qualvolta è chiamato a decidere sui compiti sopra assegnati o sarà ritenuto necessario dal Presidente e dal Segretario Generale o qualora ne faccia richiesta almeno il 50%+1 dei componenti.
Articolo 25
Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Congresso. Assicura l’unità dell’organizzazione, presiede e regola i lavori degli organismi di cui fa parte con diritto di voto: Segreteria, Esecutivo, Consiglio Regionale. I predetti organismi vengono convocati a firma congiunta con il Segretario Generale.
Articolo 26
Rappresentanza legale e governabilità dell’Organizzazione
La rappresentanza legale della UILTuCS di Milano e della Lombardia è, congiuntamente, del Presidente e del Segretario Generale. Al fine di salvaguardare il principio di governabilità dell’organizzazione, in caso di dissenso/disaccordo tra il Presidente e il Segretario Generale, prevale il parere del Presidente.
Articolo 27
Il Segretario Generale Regionale
Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio Regionale di Categoria fra i suoi membri con votazione distinta, e, congiuntamente al Presidente, coordina l’attività della Segreteria, rappresenta legalmente la UILTuCS Lombardia di fronte a terzi e in giudizio, è responsabile degli uffici.
Articolo 28
Segreteria Regionale
La Segreteria è eletta, tra i suoi membri, dal Consiglio Regionale di Categoria su proposta del Segretario Generale Regionale ed è composta da almeno 3 componenti fra i quali il Presidente, il Segretario Generale ed eventualmente da un Segretario Generale Aggiunto. Essa provvede a garantire l’attività per il perseguimento degli scopi previsti all’articolo 2, all’esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale di Categoria; assicura la direzione quotidiana dell’attività dell’Associazione e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; coordina, secondo i compiti assegnati all’Associazione Regionale dal presente Statuto, le UILTuCS Territoriali; si rapporta con la UILTuCS Nazionale e con la UIL ai vari livelli; provvede altresì al funzionamento di tutti i servizi ed uffici della UILTuCS Lombardia e di quelle Territoriali unificate, delle commissioni e comitati di lavoro di qualsiasi genere e ne coordina l’attività; nomina e designa i Rappresentanti della UILTuCS Lombardia e delle UILTuCS Territoriali unificate negli organismi degli Enti e nelle Commissioni istituzionali; provvede alla nomina dei Consigli d’amministrazione e/o degli Amministratori degli Enti e/o Società di proprietà e/o di partecipazione della UILTuCS Lombardia e/o delle UILTuCS Territoriali unificate; discute gli ordini del giorno con i quali convocare gli Organismi (Consiglio di Categoria Regionale, Esecutivo Regionale); fa rispettare le norme statutarie e regolamentari e le deliberazioni degli organi della UILTuCS.
La Segreteria funziona collegialmente e le decisioni sono prese a maggioranza, fatte salve le prerogative ed i poteri del Segretario Generale e del Presidente.
Articolo 29
Tesoriere Regionale
Il Tesoriere Regionale, per la UILTuCS Lombardia e per quelle Territoriali ad essa unificate, è eletto con votazione distinta dal Consiglio Regionale di Categoria, predispone e presenta a tale Organismo le previsioni ed il rendiconto economici/finanziari annuali della UILTuCS Lombardia in accordo con il Segretario Generale; è garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi. Opera a firma congiunta con il Presidente e il Segretario Generale della UILTuCS Lombardia.
Il Tesoriere presenta al Congresso la relazione sull’andamento economico/amministrativo avuto dalla UILTuCS Lombardia a far tempo da quello precedente.
La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario Generale e Segretario Regionale.
Articolo 30
Collegio dei Revisori dei Conti Regionale
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi, eletti dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria.
Il Collegio ha il compito di controllare almeno ogni 3 mesi i documenti amministrativi della UILTuCS Lombardia e delle UILTuCS Territoriali, verificare la regolarità di tutte le spese e le entrate, il rispetto delle norme fiscali, segnalando le eventuali difformità e proponendo alla Segreteria i miglioramenti che ritenesse opportuni.
Il Collegio redige annualmente la relazione sull’attività svolta e la presenta al Consiglio Regionale di Categoria a corredo del rendiconto finanziario.
Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente. I Revisori dei Conti non possono ricoprire altre cariche direttive e/o incarichi esecutivi nella UILTuCS Nazionale, Regionale e Territoriale della UILTuCS.
I suoi componenti partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale di Categoria.
Articolo 31
Collegio dei Probiviri Regionale
Il Collegio dei Probiviri si compone di un numero dispari di membri ed è eletto dal Congresso Regionale, mentre le sostituzioni dei componenti dimessi o decaduti, sono di competenza del Consiglio Regionale di Categoria.
Il Collegio elegge nel suo ambito un Presidente, il quale assume l’incarico di convocare l’Organismo, informare e documentare i componenti dello stesso sull’argomento in discussione, regolare e presiedere i lavori, redigere per iscritto la decisione motivata.
Non sono eleggibili gli iscritti che abbiano cariche direttive e/o incarichi esecutivi negli Organismi Nazionali, Regionali e Territoriali della UILTuCS.
Il Collegio è giudice avverso i provvedimenti disciplinari comminati agli iscritti, assunti per competenza dall’Esecutivo Regionale UILTuCS o su delega di quest’ultimo, dalla Segreteria Regionale; il Collegio deve esaurire il proprio compito entro un mese dalla presentazione del ricorso da parte dell’iscritto sanzionato.
Con riguardo alle sue decisioni, è fatto salvo il ricorso in appello al Collegio Nazionale.
I Probiviri partecipano senza diritto di voto al Consiglio Regionale UILTuCS.
PARTE TERZA
Rapporti nella UILTuCS
Articolo 32
Funzionamento democratico
Tutte le cariche sono elettive. Le elezioni avvengono secondo le modalità previste dagli Statuti e dai regolamenti della UILTuCS ai vari livelli.
Gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli sono validamente riuniti se presenti il 50%+1 dei propri componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e queste sono vincolanti per tutti i livelli dall’Associazione.
In tutti gli Organismi della UILTuCS ai vari livelli è garantita la più ampia libertà di espressione e il rispetto delle opinioni sindacali, politiche e religiose, mentre coloro che operano a tempo pieno, nel rappresentare la UILTuCS nelle istanze esterne, sono tenuti ad attenersi e sostenere le linee e le posizioni unitarie o maggioritarie assunte da detti Organismi.
Articolo 33
Autonomia della UILTuCS
Per garantire l’indipendenza della UILTuCS Lombardia secondo quanto previsto dall’articolo 1 del presente Statuto:
-
non è ammesso in seno alla UILTuCS Lombardia la costituzione di correnti ispirate a partiti politici o ad altri soggetti ad Essa esterni;
-
non è permessa la presentazione di mozioni precongressuali o di liste di correnti di cui al punto precedente nei congressi e nelle elezioni degli Organi della UILTuCS ai vari livelli.
Articolo 34
Regole ed autonomie amministrative
La UILTuCS Lombardia deve essere dotata di conti correnti intestati alla UILTuCS con firma congiunta del Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere.
Tutte le operazioni bancarie richiedono due delle tre firme che, di norma, sono del Presidente e del Segretario Generale. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, di uno dei due, il Tesoriere garantisce con la propria firma.
Le Strutture Territoriali della Regione devono essere dotate di conti correnti bancari intestati alla UILTuCS con firma congiunta del Responsabile Territoriale e del Tesoriere.
Nelle UILTuCS Territoriali, che per dimensioni non riescano ad esprimere dirigenti in grado di assumere la carica di Tesoriere, per ragioni di competenza e affidabilità, i compiti di quest’ultimo saranno svolti dal Tesoriere Regionale.
Ogni entrata ed ogni uscita a qualsiasi titolo devono essere riportate nei preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali, i quali dovranno essere valutati ed approvati dal Consiglio di Categoria territorialmente competente entro il mese di marzo di ogni anno.
La UILTuCS Lombardia è associazione amministrativamente autonoma e risponde direttamente dei contratti e delle obbligazioni da Essa stipulati o assunte; la UILTuCS Nazionale, pertanto, non ne risponde in alcun caso.
La stipula, però, da parte della UILTuCS Lombardia, di accordi e convenzioni di carattere contributivo o per aliquote di assistenza sindacale, contrattuale, quote di servizio e similari, anche applicativi di quelli nazionali, deve risultare autorizzata dalla Segreteria Nazionale della UILTuCS, mediante atto scritto.
Eventuali rapporti di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla UILTuCS Nazionale nei confronti o a favore della UILTuCS Lombardia costituiscono attività solidaristiche o di assistenza proprie della UILTuCS Nazionale, senza alcuna assunzione di corresponsabilità da parte di quest’ultima.
Le UILTuCS Territoriali sono tenute ad inviare alle Segreterie delle UILTuCS Nazionale e Regionale i preventivi e rendiconti economici/finanziari annuali non appena approvati dai rispettivi Consigli di Categoria e comunque entro il mese di marzo di ogni anno. Lo stesso vincolo è esteso alla UILTuCS Regionale nei confronti della Segreteria Nazionale UILTuCS.
Articolo 35
Obbligo della contribuzione
Tutti gli iscritti alla UILTuCS sono tenuti al pagamento della quota associativa fissata dalla UIL e dei contributi sindacali in base alle norme deliberate dalla UILTuCS Nazionale, Regionale, Territoriale, oltreché al rispetto delle norme relative ai rapporti economico/amministrativi con l’Associazione.
Il Consiglio Nazionale di Categoria della UILTuCS potrà fissare dei contributi straordinari a carico delle UILTuCS Territoriali e Regionali.
Le UILTuCS Regionali hanno l’obbligo di intervenire sulle UILTuCS Territoriali non in regola con la contribuzione e le regole amministrative decise dal Consiglio Nazionale di Categoria, al fine di regolarizzare il rapporto economico tra Esse e la UILTuCS Nazionale e di normalizzare la gestione amministrativa. L’intervento può determinare anche, se necessario, azioni disciplinari nei confronti dei dirigenti che hanno causato l’inadempimento ed il commissariamento della Struttura.
Stesso obbligo è a carico della UILTuCS Nazionale nei confronti delle UILTuCS Regionali e loro dirigenti inadempienti.
Articolo 36
Alienazione dei beni immobili
Le vendite di beni immobili intestati alle UILTuCS Territoriali o Regionali o comunque di loro proprietà o possesso, anche tramite società, e l’accensione di mutui o prestiti ottenuti con garanzia di tali beni, dovranno essere approvati contemporaneamente, con proprie specifiche deliberazioni, dall’Esecutivo della Regione interessata e dall’Esecutivo Nazionale della UILTuCS.
L’acquisto di beni immobili da parte delle UILTuCS Regionali e Territoriali dovrà essere deciso dall’Esecutivo Regionale competente e preventivamente autorizzato dall’Esecutivo Nazionale.
Articolo 37
Rispetto delle norme statutarie
Tutti gli aderenti alla UILTuCS Lombardia sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e ad applicare le decisioni prese dai Suoi Organi competenti.
Gli eventuali casi di indisciplina sono passibili di sanzioni secondo le norme statutariamente previste.
Articolo 38
Incompatibilità
INCOMPATIBILITA’ INTERNE FUNZIONALI
Le norme che regolano le incompatibilità rispondono ai principi della piena autonomia della UILTuCS, dell’efficienza gestionale, della trasparenza e della responsabilità.
Per questo:
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la carica di Segretario Generale della UILTuCS, a tutti i livelli, è incompatibile:
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con ulteriore carica di Segretario Generale ad altro livello della UILTuCS;
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con tutte le cariche esecutive, ai rispettivi livelli, delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL ;
-
con le cariche esterne di enti ed organi con esclusione di quelle derivanti da designazione sindacale e che siano funzionalmente compatibili.
-
la carica di Segretario Generale e di componente la Segreteria è incompatibile, a qualsiasi livello, con quella di Tesoriere della medesima struttura;
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tutte le cariche di Presidente e di Vicepresidente delle strutture di servizio, dei Coordinamenti e degli Enti della UIL sono incompatibili, ai rispettivi livelli, con la carica di componente la Segreteria della UILTuCS;
INCOMPATIBILITA’ ESTERNE
Le cariche esecutive della UILTuCS e di partito, sono tra loro incompatibili.
La carica di componente degli organi elettivi a tutti i livelli della UILTuCS è incompatibile con i mandati elettivi di Parlamentare europeo, Parlamentare nazionale, di componente di Consiglio o Assemblea Regionale, Consiglio Comunale nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 (quindicimila) abitanti e di componente il Governo, la Giunta Regionale o Comunale.
La candidatura a componente il Parlamento europeo, il Parlamento nazionale, il Consiglio (o Assemblea) o la Giunta Regionale e per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 (quindicimila) abitanti, la candidatura a componente il Consiglio Comunale, a Sindaco o la nomina a componente la Giunta Comunale, comporta la sospensione dagli organi statutari e la decadenza dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.
Per i comuni con popolazione fino a 15.000 (quindicimila) abitanti l’elezione alla carica di Sindaco o la nomina a componente della Giunta Comunale comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.
Per le municipalità con popolazione superiore a 30.000 (trentamila) abitanti la carica di Presidente o la nomina a componente la Giunta di Circoscrizione comunale ovvero la nomina di Amministratore di Enti locali o Consorzi tra Enti locali e/o di Comunità Montane, comporta la decadenza automatica dagli incarichi sindacali esecutivi di qualsiasi livello.
Articolo 39
Provvedimenti Disciplinari
L’iscritto alla UILTuCS che viola le norme del presente Statuto o che si rende responsabile di infrazione di natura politico-sindacale o che comunque abbia posto in essere comportamenti lesivi dell’interesse e del buon nome della UILTuCS a qualsiasi livello, incorre, secondo la gravità della mancanza, in una delle seguenti sanzioni:
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richiamo scritto
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sospensione da 1 a 6 mesi dall’iscrizione;
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sospensione o destituzione dalle cariche ricoperte;
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espulsione.
Articolo 40
Limiti di età e di mandato
Non possono essere eletti, nelle strutture della UILTuCS di qualsiasi livello, alle cariche di Segretario Generale, componente della Segreteria, Tesoriere, coloro che al momento dell’elezione abbiano superato l’età legale prevista per il pensionamento.
La decorrenza di quanto ai precedenti commi è a far data dal primo giorno della celebrazione dei prossimi Congressi della UILTuCS ai vari livelli.
Articolo 41
Modifiche alla Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale della UILTuCS, nel rispetto delle norme dello Statuto UILTuCS Nazionale.
Articolo 42
Adozione Statuto
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento della UILTuCS Nazionale.