LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

LEGGE 13 luglio 1967, n. 584

Riconoscimento  del  diritto  a  una giornata di riposo dal lavoro al
donatore   di   sangue   dopo  il  salasso  per  trasfusione  e  alla
corresponsione della retribuzione.
 
 Vigente al: 11-4-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro
 dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata
 in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono
 accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155))
.
                               Art. 2.

  Ai   lavoratori   dipendenti,   i   quali  cedano  il  loro  sangue
gratuitamente,  compete  la corresponsione della normale retribuzione
per  la  giornata  di  riposo  di  cui  all'articolo  precedente.  La
retribuzione  viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il
quale   ha   facolta'   di   chiedere  il  rimborso  all'Istituto  di
assicurazione  contro  le  malattie al quale e' iscritto il donatore,
anche   in  deroga  alle  vigenti  norme  che  prevedano  limitazioni
dell'indennita' economica di malattia per durata e ammontare.
                               Art. 3.

  All'onere  derivante  dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori
donatori  di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire
100  milioni  da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Il  contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra
gli  enti  di  assicurazione  di  malattia dal Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli
enti medesimi ai datori di lavoro.
                               Art. 4.

  Alla  spesa  derivante  dall'attuazione  del precedente articolo si
provvede  mediante  riduzione  del  fondo  di cui al capitolo n. 3523
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno   finanziario   1967,  concernente  gli  oneri  dipendenti  da
provvedimenti legislativi in corso.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 5.

  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale provvedera' ad
emanare le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto
concerne  l'accertamento  dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti
quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata
di riposo, le modalita' e i termini per le richieste di rimborso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1967

                               SARAGAT

                                               MORO - BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE